Come al solito aveva ragione quel democristiano di lungo corso, per il quale la generale e diffusa convinzione che il Rosatellum 2.0 era su un binario morto faceva parte di una dezinformacija accuratamente studiata a tavolino, per impedire una forte opposizione politica, giuridica e intellettuale, che mobilitasse la pubblica opinione.
Una legge immorale, come la definisce il prof. Ainis, è incostituzionale, perché se le funzioni pubbliche devono essere esercitate con “disciplina e onore” (art. 54 Cost.) e i parlamentari devono agire nell’esclusivo interesse della Nazione, che rappresentano “senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.), chi è nominato -e non eletto- con una legge immorale, non potrà agire come la Costituzione richiede. Non si tratta di un’ipotesi astratta, ma di un film già visto con questa legislatura.
Un Parlamento eletto con una legge incostituzionale come accertato definitivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 ha prodotto in serie una revisione costituzionale bocciata clamorosamente da un popolo italiano, uscito per l’occasione dal suo letargo astensionista e una seconda legge incostituzionale l’Italikum, colpito al cuore dalla sentenza n. 35/2017 della Consulta, grazie ai ricorsi collettivi di ricorsi, promossi dagli avvocati antitalikum, sostenuti in molti casi da parlamentari ora di Sinistra Italiana, MDP, Civici e Innovatori e M5S.
Non soddisfatti, perché graziati da uno scioglimento anticipato da un Presidente della Repubblica, che non aveva colto l’invito implicito ad una legislatura breve con il richiamo espresso della Corte Costituzionale agli articoli 61 e 77 Cost., che prorogavano i poteri delle Camere per un periodo da 60 a 90 giorni, approveranno una terza legge elettorale “immorale” e incostituzionale.
“Perché incostituzionale? -ha concluso con amarezza l’avv. Felice Besostri, coordinatore degli avvocati antitalikum e del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale- perché con il voto congiunto il voto non è più libero e personale in violazione dell’art. 48 Cost., con le pluricandidature in liste proporzionali corte si eleggono i candidati perdenti de gli uninominali alla faccia delle condizioni di eguaglianza per le cariche elettive prescritte dall’art. 51 Cost. ed infine con l’obbligo di presentare candidature uninominali dovunque non vi è liberta dei movimenti politici di concorrere alla determinazione della politica nazionale contro l’art. 49 Cost.”
Felice Besostri
Fonte: Insieme per la Costituzione
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