NON DISOBBEDIENZA CIVILE, MA ADEMPIMENTO DI TUTTI OBBLIGHI LEGALI CHE SI ASSUMONO COL GIURAMENTO COME SINDACO

Testo predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dall’avv. Felice Besostri del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e garante di Attuare la Costituzione.

In seguito all’entrata in vigore del decreto sicurezza a fronte di disposizioni di sospetta incostituzionalità e contrarietà al senso di solidarietà e umanità, come già il divieto di sbarco di persone salvate in mare, mai formalizzato in provvedimento pubblici e motivati in deroga espressa a vincolanti convenzioni internazionali, alcuni sindaci, in prima linea quelli d Napoli e Palermo hanno manifestato la loro contrarietà. Non poteva essere diversamente avendo giurato in forma pubblica e solenne di osservare lealmente la Costituzione.

Con questo testo si da sostegno e argomenti ai Sindaci che ne vogliano seguire l’esempio.

Il Sindaco presta giuramento nella prima seduta del Consiglio Comunale davanti al Consiglio ai sensi dell’articolo 50, c. 11, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3.-10.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12.

[NOTA: La disposizione di legge presenta analogie, anche nella forma cerimoniale con quanto previsto dalla Costituzione per il Presidente della Repubblica “ART. 91.Cost. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. La formula completa del giuramento è stabilita di norma nello Statuto Comunale, previsto dall’art. 6 T.U.E.L. approvato con il d.lgs n. 267/2000, cui l’art. 128 Cost. vigente al momento dell’entrata in vigore dava particolare rilievo come legge generale della Repubblica, tanto che come ricorda il T.U.E.L all’art.1 c. “4. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.[1] Il sindaco è una pubblica funzione, per la quale ex art. 54 Cost. è previsto di prestare giuramento, che detta prescrizioni di carattere generale per i cittadini e per chi esercita pubbliche funzioni, che tutti dovrebbero scolpirsi nel cuore e nella mente: “art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge[2]. Chi non rispetta il giuramento è uno spergiuro, quindi persona capace di venir meno a un giuramento fatto, una persona sleale e pertanto priva di onore.

Una delle formule più frequenti è la seguente: “«Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica e l’ordinamento [Statuto] del Comune e dì agire per il bene di tutti i cittadini». Ogni sindaco nell’assumere come ufficiale di governo le decisioni in ordine all’anagrafe faccia in premessa espresso riferimento alla formula di giuramento statutaria come risultante dal processo verbale della prima seduta del Consiglio.  Per esempio a Napoli lo Statuto nel testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16.10.’91 (BURC del. 14.01.’92 – V suppl. al n. 2 del 13.01 e s.m.i- fino alla deliberazione consiliare n. 7 del 20 marzo 2017 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 51 del 26.06.2017) non prevede una formula Statutaria di giuramento e pertanto nella seduta di insediamento del18 luglio 2016 il Sindaco De Magistris ha dichiarato: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Nel Comune di Palermo lo Statuto Comunale, che si apre con un Preambolo che definisce la città: “Antica capitale della Sicilia e del Mediterraneo, città d’arte e di cultura, fondata intorno al suo porto, Palermo è da sempre stata punto d’incontro e di scambio fra storie, culture, razze e uomini diversi.

Richiamandosi a questa tradizione, gli uomini e le donne di Palermo si riconoscono nel ruolo che lastoria oggi assegna alla loro città, quello di luogo di frontiera fra l’Europa e il Sud del mondo e affermano la loro piena e convinta adesione ai valori della pace e della tolleranza”. Al Titolo I – Principi definisce all’art. 1 Principi fondamentali.

1. Il Comune di Palermo, ente autonomo entro l’unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile convivenza è l’adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini.

2. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.

3. In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gliostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo,rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.

4. Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

Nello Statuto non si rinviene una formula di giuramento, ma all’art. 2 del Regolamento del Consiglio si specifica che tutti i consiglieri prestano giuramento con la seguente formula “Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”. Nellaprima adunanza del Consiglio Comunale del giorno 7 Agosto 2017 il Sindaco Leoluca Orlandoha prestato il giuramento di rito di osservare lealmente la Costituzione.

In appendice sono riportate le norme essenziali ordinamentali


[1] Un articolo che invece di essere rafforzati nel senso che le leggi generali dovessero essere approvate con una maggioranza qualificata, creando così ina categoria intermedia tra le leggi ordinarie e quelle costituzionali, del tipo francese o spoagnolo, è stato abrogato dall’art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[2] Il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’ente (art. 50 TUEL), di autorità locale (art. 50 TUEL, comma 4) e di ufficiale di governo (art. 54 TUEL) per la sola forza ed efficacia del suffragio universale, come ribadito nella circolare del Ministero dell’interno 30.06.1999, numero 3, e quindi in seguito alla proclamazione degli eletti e che il giuramento non è più la condizione per l’assunzione delle funzioni, pur essendo un adempimento solenne che individua, nel rispetto della Costituzione, il parametro fondamentale dell’azione dell’organo di vertice dell’Amministrazione.

ALLEGATO: