LA SOLIDARIETA’ NON E’ SOLO UMANITARIA, MA CIVILE, ECONOMICA E DUNQUE SOCIALE

 

 

di  Mauro Scarpellini – Responsabile Amministrativo Socialismo XXI |

 

Nel parlare correntemente la parola solidarietà è intesa prevalentemente come assistenza verso chi soffre e ha bisogno di aiuto. Questa parola non ha limitazione di riferimento e di effetto. Infatti la solidarietà è un concetto collettivo, comunitario, cioè è una parola che esprime ancor prima dell’assistenza a chi ha bisogno il valore della buona convivenza in una società civile.

La Costituzione accoglie il concetto all’articolo 42, secondo comma, ove afferma un principio generale del cui portato non ci si occupa compiutamente. Il comma dice “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” La funzione sociale comporta che la lettura e la gestione di questa norma non sia fatta solo partendo dal punto di interesse del singolo proprietario privato, ma anche dal punto di partenza dell’interesse collettivo, generale, che comporta responsabilità d’iniziativa e di seria promozione per chi amministra gli interessi pubblici e generali, significativamente e soprattutto per gli Amministratori locali.

Infatti la finalità che la Costituzione chiama “funzione” vuole concretizzare solidarietà e rispetto tra le persone, tra i soggetti privati e tra i soggetti giuridici che vivono nel territorio comune. Non ha la caratteristica della solidarietà umanitaria che è altro, ma quella della solidarietà nell’impegno al mantenimento del buon consorzio civile composto di singoli e di enti, di pluralità che tutte hanno il diritto di vivere ed operare e nessuna deve soccombere per l’assenza di solidarietà. La “funzione sociale” vuol dire che gli atti compiuti o promossi dall’Amministrazione pubblica devono essere finalizzati comunque ad un interesse ampio, generale, al benessere degli amministrati. Vi rientrano gli atti deliberati o di promozione e di protezione tesi a consolidare il tessuto economico di un territorio, siano essi diretti o indiretti. Questa è la lettura politica della norma costituzionale.

L’interesse di un territorio è che la vita privata, economica e sociale si sviluppino e si articolino con vivacità e innovazione con il limite di non creare squilibri e pericoli al permanere in vita di parti della comunità. L’identità culturale, economica e sociale di un territorio cambia nel tempo e il tessuto di convivenza solidale si trasforma ma è interesse che permanga e si rinnovi, solidaristicamente. Non si tratta di sposare dottrine sul solidarismo, ma più semplicemente di tener conto che se non vi è un’attenzione forte e mirata dell’Amministratore pubblico al come si svolge la vita economica del territorio da lui amministrato e se non mantiene la barra programmatica verso finalità di sviluppo economico e progresso sociale può ritrovarsi il proprio territorio – cioè il tessuto sociale cittadino – sgretolato. Se agiscono indisturbate e quindi prevalgono forze autonome d’interesse individuale – per esempio una società multinazionale, più propriamente straniera – la “funzione sociale” della proprietà privata di quelle forze è solo l’interesse individuale.

L’Amministratore pubblico deve prospettare, suggerire, programmare modi, norme, iniziative, promuovere l’intesa tra i corpi intermedi e saper vedere e cogliere le opportunità che aiutino il territorio amministrato ad esprimere vita che è il contrario di subire l’esistente che, se non curato né rinnovato, inevitabilmente degrada. L’assenza di coordinamento disarticola, non rinnova né riqualifica identità, la fa perdere e fa svanire l’essenza di comunità e di solidarietà. L’Amministratore pubblico deve avere una visione di evoluzione per il territorio amministrato; deve promuovere la concertazione, lo sviluppo ed il progresso. La solidarietà della politica cittadina, cioè dell’amministrare la polis che è la città/comunità, richiede una visione.