EUTANASIA E DINTORNI

 

 

di  Renato Costanzo GattiSocialismo XXI Lazio |

 

Premetto di avere firmato on line con spid la richiesta di indizione del referendum per l’abrogazione degli articoli che penalizzano il suicidio assistito, e che sono favorevole ad una legge che regolamenti lo stesso.

A chi afferma che “L’istigazione al suicidio e l’omissione di soccorso saranno legali”, cosa che non risulta dal testo provvisorio di legge che, dice “Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a terminela predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente legge”.

La non punibilità è ben limitata soggettivamente e nelle modalità in cui essa viene svolta.

Inoltre occorre ricordare che:

La Corte costituzionale, ha provveduto a dichiarare l’art. 580 cod. pen. costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Sul fronte costruttivo va riconosciuta la serietà di una legge che depenalizza il suicidio assistito di fronte a chiare condizioni, quali:

1- La richiesta di essere assistito nel proprio suicidio deve essere formulata da persona nel possesso delle proprie facoltà mentali, libera da ogni pressione o condizionamento esterno;

2 – La richiesta deve essere approvata dal personale medico che riconosca l’esistenza di:

2.1 un morbo irreversibile derivante da patologie contenute in un elenco elaborato dall’ordine dei medici. Tale elenco va periodicamente rivisto per eliminare patologie che grazie alla medicina siano divenute reversibili o aggiungerne di nuove col carattere della irreversibilità;

2.2 la sofferenza fisica o psichica del soggetto che renda inaccettabile il proseguimento di una non vita.

Una simile legge è in vigore da 20 anni in Olanda e le uniche problematiche nascono nel caso di demenza. Infatti prima che la demenza sopravvenga manca l’elemento richiesto al punto (2.1) mentre dopo la sopravvenienza della demenza viene a mancare l’elemento di cui al punto 1.

Ecco perché è pensabile il ricorso al testamento biologico che attesti le volontà del soggetto per un tempo futuro quando il soggetto fosse incapace di esprimere quella volontà.

Questa legge viene incontro con le persone che soffrono di morbi irreversibili e disperanti, penso ad esempio ad Eluana Englaro, ma soprattutto al suo magnifico padre che tanto ha sofferto e tanto si è dato da fare per introdurre un minimo di umanità nelle traversie umane.   

Nella realtà quotidiana, inoltre, ho ragione, per esperienze vissute, di credere che l’assistenza al por termine alla vita di chi è vittima di casi disperati sia già operante senza leggi ma nel silenzio complice della grande ipocrisia.