RIFLESSIONI ECONOMICHE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

di Renato Costanzo Gatti – Socialismo XXI Lazio |

Un quesito serio, il riferimento polemico ai recenti quesiti referendari non è casuale, è quello posto dall’imminente legge-quadro sull’autonomia differenziata.

Vediamo i pro e i contro, a cominciare dall’indagine conoscitiva del Parlamento ove il professor Mangiameli ha espresso un giudizio positivo sulla disposizione dell’articolo 116, terzo comma, in quanto esso può rafforzare l’intero sistema Paese attraverso una competizione virtuosa tra i territori regionali. La stessa solidarietà tra le Regioni più avanzate e quelle più arretrate potrebbe realizzarsi secondo schemi nuovi e più efficaci se attuata attraverso il coinvolgimento diretto delle Regioni e non, come oggi, solo attraverso il riparto operato al centro

A tal proposito, non va dimenticato che l’articolo 116, terzo comma, introduce, grazie all’asimmetria, elementi di forte identità regionale e competizione territoriale, per la differenziazione che consente. Da questo punto di vista, questa disposizione costituzionale rappresenta un modo per spingere le altre Regioni ad assumere comportamenti più virtuosi e a seguire le migliori pratiche.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, osserva che oggetto della proposta avanzata dalla Regione non sono tutte le 23 materie astrattamente suscettibili di differenziazione, ma solo le materie in grado di proiettare l’azione politico-istituzionale della Regione verso i più alti standard di efficienza, nonché di valorizzare le vocazioni territoriali e la capacità di governo che la Regione e il sistema delle autonomie possono ulteriormente esprimere. Frutto della medesima logica, e con lo stesso obiettivo di salvaguardare l’unità giuridica ed economica della Nazione, è altresì la scelta chiedere il trasferimento alla Regione della competenza non su interi complessi di materie, bensì solo in relazione alle specifiche funzioni ed agli specifici compiti ritenuti strategici e peculiari del sistema regionale.

Più esplicitamente il prof. Stevanato contesta i pareri contrari all’autonomia differenziata che mettono in discussione il principio di territorialità delle imposte, cioè il diritto dei territori più ricchi ad avere una maggiore disponibilità di risorse che contempla compartecipazioni delle Regioni al gettito dei tributi erariali maturato sul loro territorio. Inoltre, una volta assicurati a tutti i cittadini i diritti fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, attraverso il finanziamento del fondo perequativo, è difficile contestare la legittima aspettativa di ogni territorio, così come di ogni persona, a beneficiare almeno in parte dei frutti del proprio lavoro e impegno, senza dovervi rinunciare in toto in ossequio a politiche distributive egualitaristiche di ispirazione livellatrice, che ancora una volta metterebbero a repentaglio il circuito dell’efficienza e della responsabilità individuale e dei singoli territori.

Il dissidio è quindi fra chi contesta “politiche distributive egualitaristiche di ispirazione livellatrice” promuovendo al contrario una competizione virtuosa, anche se articolata in base alla vocazione territoriale. Si tratta, in sintesi, di scegliere tra una competizione mercatistica a livello regionale e una politica che tenda, al contrario, a non ignorare le cause di fondo di una arretratezza locale, che rischia con una logica competitiva di essere cronicizzata, ma tenda al superamento di queste cause con una programmazione razionalistica.

Il punto fondamentale consiste allora nell’assicurare a tutti i cittadini i diritti fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, attraverso il sistema del fondo perequativo.

Il sistema per la ripartizione del fondo perequativo è basato su un calcolo che considera fabbisogni standard e capacità fiscali. I fabbisogni standard sono indicatori che stimano per ogni ente locale, il fabbisogno finanziario necessario per svolgere le proprie funzioni fondamentali.

La capacità fiscale, invece, è la stima delle risorse che un ente locale ricava dalle sole entrate tributarie del proprio territorio. Per decidere come distribuire il fondo perequativo, viene calcolata per ogni comune la differenza tra il suo fabbisogno standard totale e la sua capacità fiscale:

• se la differenza è positiva il fabbisogno è superiore alla capacità. Ciò significa che l’ente considerato non riesce con le proprie risorse a soddisfare il fabbisogno di servizi del proprio territorio. Per questo motivo, il comune riceverà risorse dal fondo.

• se la differenza è negativa, il fabbisogno è inferiore alla capacità. Ciò significa che l’ente riesce con le entrate che ricava dal territorio a coprire il fabbisogno di servizi. Di conseguenza, verserà risorse al fondo, invece di riceverle.

Il punto più complesso è quello della determinazione dei costi, perché mancano allo stato costi standard riconosciuti.

Non esistono scorciatoie, soprattutto se fondate su logiche liberistiche, ma si impone una capacità di programmazione che contraddistingue il razionalismo socialista dall’anarchia liberista, che nel caso specifico dell’autonomia differenziata caratterizza una nostra posizione critica alla legge-quadro in approvazione.