FEDELTA’ E MERITOCRAZIA

 

di Renato Costanzo Gatti | Socialismo XXI Lazio

 

Quando una norma legislativa viene dichiarata incostituzionale, essa perde efficacia ex tunc salvo per gli effetti ormai consolidati. I giudici, dal giorno successivo alla pubblicazione di incostituzionalità di una legge, non possono più considerare o prendere in considerazione una legge che ha perso efficacia applicativa sin dalla sua emissione.

La domanda che mi pongo va oltre agli effetti giuridici di una sentenza di incostituzionalità e si interroga sulle responsabilità politiche di chi quella legge ha proposto, esaminato e ratificato. Se consideriamo l’emissione di una legge anticostituzionale come un grave errore di tutte le istituzioni coinvolte nel processo di approvazione, va meritocraticamente considerata una sanzione per la sua commissione.

L’emittente di una legge anticostituzionale può essere il governo, oppure l’aula parlamentare ed al limite anche una legge di proposta popolare. Comunque, qualsiasi sia l’emittente del decreto o del disegno di legge, esso è sempre sottoposto all’esame di costituzionalità da parte della commissione parlamentare preposta, e quindi è sottoposta al capo dello stato per la promulga.

Nel caso in cui l’emittente sia il governo non va dimenticato che tutti i membri dello stesso hanno giurato fedeltà alla Repubblica ed alla sua costituzione, fedeltà che hanno violato emettendo una legge risultata incostituzionale fin dall’origine. Meritocraticamente non vedrei sbagliato una interdizione a ciascun ministro di rimanere in carica o eventualmente di essere rinominato.

Per i membri della commissione parlamentare che avessero votato la costituzionalità di una norma dichiarata successivamente   incostituzionale, potrebbe prevedersi l’interdizione ad essere rinominato quale membro di quella commissione.

Per i singoli parlamentari che avessero votato a favore di una norma risultata successivamente incostituzionale, il giudizio va, a mio parere, lasciato all’elettorato, prevedendo tuttavia l’obbligo di pubblicità, in campagna elettorale, del fatto di aver votato una legge incostituzionale.

Esiste poi la funzione del Presidente della Repubblica che autorizza i decreti governativi e promulga le leggi. Certamente il capo dello Stato che rifiuta di promulgare una legge rinviandola con le sue motivazioni alle Camere, lo scioglie da ogni responsabilità, la domanda sorge allora nel caso in cui il Presidente non si sia avvalso di detto potere.

Se la vita politica deve essere rafforzata nei suoi impegni di fedeltà alla Costituzione e se si vuole meritocraticamente premiare (o punire) chi si dimostra incompetente o inadeguato nella sua funzione istituzionale, varrebbe la pena di cercare una risposta alla domanda che mi sto ponendo.