di Renato Costanzo Gatti – Socialismo XXI Lazio |
Tra vaccino e eutanasia
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Questo articolo della Costituzione è, a mio parere, una meravigliosa costruzione dialettica che contempla e contempera interessi e diritti contrastanti. Vediamo allora gli elementi più importanti.
Cittadino e individuo
L’art. 32 riconosce la tutela della salute come “fondamentale diritto dell’individuo”, viene usato il termine “individuo” e non “cittadino” perché il diritto tutelato spetta a tutti indipendentemente da qualsivoglia requisito come invece altri diritti, ad esempio quelli politici, che sono riservati al cittadino cioè all’individuo che ha i requisiti della cittadinanza. Viene dunque tutelato “l’individuo”, non il solo cittadino. L’estensione ha senso, ad esempio, nel caso di pandemie dove sarebbe assurdo non estendere a tutti pratiche antipandemiche cosa che comprometterebbe ogni azione finalizzata a confinare il contagio.
Individuo e collettività
La tutela della salute è si un fondamentale diritto dell’individuo ma è, nel contempo, interesse della collettività. Pare logico e condivisibile che la tutela venga garantita dalla Repubblica sia all’individuo che alla collettività, ma indubbiamente problemi possono sorgere quando vi sia conflitto tra i due destinatari l’individuo e la collettività. Conflitto più che evidente in questi giorni tra i fautori di una vaccinazione obbligatoria e i no-vax. Conflitto che non può essere superato con il marchingenio del green pass che tende a raggiungere l’obbligatorietà senza decretarla.
Il tema è se l’interesse collettivo possa conculcare il diritto individuale.
Questo punto dialettico ci richiama, da una parte Hegel, per il quale lo Stato è la determinazione più alta dell’eticità, e la razionalità dello Stato rappresenta il passaggio successivo al passaggio dallo spirito soggettivo allo spirito oggettivo proiettato allo spirito assoluto. In questo passaggio l’essere-per-sé viene sublimato nell’essere-per-l’altro. Tale posizione fa prevalere senza riserve l’interesse collettivo sul diritto individuale, giustificando quindi l’obbligatorietà di trattamenti sanitari obbligatori.
Ma d’altra parte, non possiamo, richiamando Foucault, scordare gli abusi del potere (che non è solo dello Stato ma anche del mercato) a danno del soggetto, abusi che possono sfociare nella mercificazione del corpo (utero in affitto), o nell’uso del corpo per fini di sperimentazione clinica trasformando l’individuo in cavia. Ecco che allora urgono strumenti a difesa dell’individuo contro l’abuso del potere, strumenti che si concretizzano da una parte nel consenso informato del paziente e dall’altra nella difesa della dignità della persona.
L’art. 32 della Costituzione è attraversato da tutte queste considerazioni quando stabilisce il diritto del soggetto a rifiutare trattamenti sanitari che gli si volessero imporre (riconoscendo quindi il diritto individuale), ma stabilisce che la legge possa rendere obbligatori trattamenti sanitari quando questi siano finalizzati alla salute della collettività, riconoscendo la superiorità dell’interesse collettivo su quello soggettivo. La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata in proposito, respingendo un ricorso della Regione Veneto, che si era appunto lamentata dei vaccini obbligatori (Corte costituzionale n. 5/2018). Naturalmente la legittimità di questo genere di misure estreme viene subordinata dalla Corte ad una serie di condizioni, quali:
– Circostanze tali da richiedere un “patto di solidarietà” tra cittadino e stato;
– Conseguenze negative assenti o normalmente tollerabili per il soggetto obbligato;
– Indennizzo nei limitatissimi casi di conseguenze più serie, a prescindere da colpe;
– Ragionevolezza scientifica (concetto questo flessibile e dinamico).
La dignità umana
Ma l’equilibrio sin qui raggiunto viene tuttavia rafforzato con l’ultima frase dell’articolo, la frase in cui si sancisce che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Il concetto di “dignità” è un principio fondamentale che si affianca a quelli di “libertà ed uguaglianza” in una concezione di costituzionalismo inteso come limitazione del potere, esso connota tutto il costituzionalismo moderno. La costituzione italiana richiama questo principio sia nell’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (…)”, che nell’art. 36 dove si stabilisce che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia “un’esistenza libera e dignitosa”.
Eutanasia assistita
Ma il principio di “dignità” viene richiamato dalla nostra giustizia anche in un altro contesto, quello dell’eutanasia assistita, tornata così di attualità con il referendum per il quale si sono già superate le 500.000 firme.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 21748/2007) si è pronunciata nel noto caso di Eluana Englaro, al fine di consentirle, dopo molti anni, la sospensione di alimentazione ed idratazione forzata. Ciò è avvenuto proprio sulla base della dimostrata concezione di “dignità della persona” che era stata propria di Eluana durante la sua vita attiva.
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