Credo che questa importante pronuncia costituzionale di parziale accoglimento (dispositivo di parziale annullamento con effetti estensivi di pronuncia manipolativa additiva) possa costituire una PIETRA MILIARE IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI NEL GIUDIZIO CIVILE
Peccato che l’illegittimità costituzionale sanzionata risulti solamente parziale, sulla base di criteri più soggettivi che oggettivi (la Corte precisa chiaramente di non effettuare la generalizzazione di una regola di compensazione quasi per materia)
Ad ogni buon conto a mio modo di vedere la nostra materia elettorale meriterebbe diversa ben considerazione risultando palese che dal lato attivo gli elettori esercitano un diritto proprio non solamente di rango fondamentale ma anche di carattere pubblico per fini non patrimoniali che trascendono la dimensione meramente individuale
SEGNALO QUESTA RECENTISSIMA SENTENZA COSTITUZIONALE A TUTTI COLORO CHE HANNO SUBITO O COMUNQUE RISCHIANO CONDANNE ALLE SPESE PER LA DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=77
Avv. Luca Campanotto
Comunicato Stampa
PROCESSO CIVILE AMPLIATO IL PERIMETRO DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
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