di Felice Besostri – Pubblicato su Il Manifesto
Cara direttrice,
oggi la Corte costituzionale dovrà giudicare sull’ammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 72 comma 4 della Costituzione, per aver approvato il disegno di legge di bilancio ricorrendo alla fiducia. Il testo del ricorso non è stato reso conoscibile perché, a differenza delle ordinanze in via incidentale, la pubblicazione è prevista solo dopo il giudizio di ammissibilità e solo se questo è favorevole.
Non è peraltro vero che con questo voto di fiducia si sia fatto un salto di qualità in peggio, come dice il professor Stefano Ceccanti con l’accordo, sul punto, del professor Azzariti. Il salto di qualità, per emarginare la centralità del Parlamento, è stato fatto con l’approvazione dell’Italicum nel 2015 con voto di fiducia alla Camera, ma neppure questo può essere considerato il punto più basso. Infatti, nel 2017 è stata approvata un’altra legge elettorale con 8 voti di fiducia (3 alla Camera e 5 al Senato). Tale precedente era stato oggetto di un mio ricorso, per conflitto di attribuzione, sottoscritto da parlamentari e gruppi allora di opposizione: il professor Ceccanti all’epoca era tra coloro che criticarono l’iniziativa.
Fosse stato dichiarato ammissibile il primo ricorso, sarebbe stato un disincentivo ad emarginare il Parlamento, perché la Corte costituzionale si sarebbe eretta a custode dell’articolo 72, comma 4 della Costituzione. Quei voti di fiducia furono i primi precedenti dopo che il regolamento del 1971 fu interpretato dalla presidente Jotti nel senso che con la fiducia si dava avvio ad una procedura speciale, non ammissibile quando la Costituzione prescrive una «procedura normale». Ritengo i precedenti della XVII legislatura sulle leggi elettorali molto più gravi di quello sul bilancio 2019, perché colpivano la materia costituzionale ed elettorale, che sono assolutamente equiparate.
Leggi di bilancio, approvate in tutto o in parte con la fiducia, sono numerose, così come numerose sono le prassi di maxi-emendamenti e lo scavalco di fatto della sede referente: questi problemi, e le norme incostituzionali contenute nel decreto sicurezza, pongono con urgenza la questione di un accesso diretto alla Corte costituzionale in caso di violazioni dei diritti fondamentali, come è consolidato nella Legge fondamentale tedesca e nella Costituzione spagnola.
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