CONSIDERAZIONI SUL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

di Felice Besostri |

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere

l) limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Cominciamo ex art. 12 preleggi “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” Eppure si son sentite strane affermazioni, per le quali il testo dell’intesa tra Governo e Regione sarebbe immodificabile e che la legge non sarebbe sottoponibile a referendum una volta approvata dalle Camere. Come se l’ultimo periodo dell’art. 116 Cost. fosse del seguente letterale tenore: “L’intesa fra il Governo e la Regione interessata. è approvata con legge dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.” Le parole “sulla base” indicano una proposta, non un testo da prendere o lasciare, come fosse una proposta di referendum propositivo nella prima versione. Neppure si può applicare per analogia l procedura per la modificazione delle Regioni/Province autonome ex l. c. n. 2/2001.

La modificabilità è suffragata dall’art. 11 della stessa legge cost. n. 3/2001:

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La norma non è stata attuata: il Regolamento Camera non è stato adeguato e quello del Senato ampiamente novellato nel dicembre 2017, ma entrato in vigore con la XVIII legislatura, non la ha recepita.

Quindi il procedimento legislativo è quello ordinario, anche in ossequio all’art. 72 c. 4 Cost., che recita” La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.” La legge, prevista dall’ultimo comma dell’art. 116 Cost., non è una legge costituzionale, ma sicuramente in materia costituzionale. Non venga, quindi, in mente al Governo di porre la questione di fiducia sulle intese.  Fosse stata attuata comunque la bozza che doveva essere approvata dalla Commissione referente, cioè la Commissione Affari Costituzionali era quella della Commissione Affari Regionali integrata, comunque modificabile con un voto a maggioranza assoluta dell’assemblea parlamentare. La legge è comunque tra quelle sottoponibili a referendum abrogativo ex art. 75 Cost., in quanto non appartenente a quelle escluse dall’art. 75 c. 2 Cost. (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”).

La mancata attuazione dell’art. 11 l.c. n. 3/2001 impone di tenere conto D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418- Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell’art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418) come norma di buona amministrazione, anche se non rientra nei casi di consultazione obbligatoria. La prima applicazione dell’autonomia differenziata crea aspettative nelle altre regioni e regolare il procedimento corrisponde all’esigenza di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, come richiede l’art. 97 Cost.  Vista la delicatezza occorrerebbe anche disciplinare anche la previsione che impone di sentire gli enti locali, che visti i pericoli del neo-centralismo regionale non può essere ridotta ad una formalità. 

Accanto ai problemi procedimentali vi sono quelli politici. Sarebbe un errore politico impostare l’opposizione in termini di “ Sud contro Nord” o di “Secessione dei ricchi” , la risposta a chi minaccia l’unità e l’indivisibilità dell’Italia (art. 5 Cost.), l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale(art. 2) e a chi invece di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale(art. 3 Cost.), ne  vuole creare altri secondo la regione di residenza, non può essere la denuncia dei misfatti delle truppe savoiarde o la politica protezionista dell’industria del Nord a danno dell’agricoltura meridionale, ma una difesa dei valori costituzionali e delle prescrizioni dettate appositamente per le Regioni dall’art. 119 Cost. quali il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante (comma 3) o le risorse aggiuntive e gli interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona (comma 5).

Tutte queste disposizioni impediscono che le entrate fiscali siano vincolate ai territori dove sono prodotte. La prima battaglia comune a Nord Sud è che tutti, proprio tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, grazie a un sistema tributario informato a criteri di progressività (art. 53 Cost.): senza i costi nascosti della corruzione, del clientelismo e del crimine organizzato staremmo tutti meglio. Chi sta al Nord ha migliori condizioni e occasioni di guadagno, ma contrapporre i ricchi del Nord ai poveri del Sud serve solo a rafforzare le caste politiche al potere. Impedire lo smantellamento della sanita pubblica interessa ai cittadini del Nord e del Sud, il monito è stato lanciato dalla federazione degli ordini dei medici senza distinzione geografica. In una logica di scontro si rafforza la destra leghista al Nord e uomini politici del Sud, cercano di rifarsi una verginità politica come nuovi Masanielli dopo aver prosperato con il clientelismo e il voto di scambio, dal quale il Nord e il Centro non sono esenti.

Molti profitti del Nord sono il prodotto dei cittadini del Sud, che ne acquistano i prodotti e servizi, che ne frequentano le Università o che qui si fanno curare. La nostra Costituzione offre alle Regioni possibilità poco sfruttate come quelle dell’art. 117 c. 8 Cost.: “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.” Le regioni per fare progetti comuni non devono essere necessariamente confinanti. Un esempio Lombardia, Piemonte e Liguria avrebbero interesse d’intesa con Sicilia e Sardegna per un trasferimento di merci dalla gomma alle navi e creare un’Autostrada del Mare ligure tirrenica e Veneto, Marche e Puglia l’equivalente adriatico- balcanico. Tutti progetti di grande interesse europeo con importanti risorse finanziarie.